LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 d.lgs. 14/2019) rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria.

La ristrutturazione dei debiti è una delle quattro procedure del sovraindebitamento che puoi adottare per risolvere la tua situazione debitoria.
1) AGIRE
Prendere consapevolezza della propria situazione e decidere di voler risolvere la questione.
2) DA CHI VI FATE ASSISTERE FA LA DIFFERENZA!
La ristrutturazione dei debiti è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere volontario, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata per il debitore da un'avvocata per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, sottoposta alla valutazione e omologazione del Tribunale.
3) ANALISI DETTAGLIATA DELLA POSIZIONE DELL’INDEBITATO:
Analizzando attentamente la situazione del debitore, l’avvocata redige una domanda che contiene:
- un piano, il quale deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- una proposta, che rappresenta l’offerta rivolta ai creditori, e che può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
4) OMOLOGAZIONE DELLA PROCEDURA:
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, come accennato, i creditori possono solo inviare le loro osservazioni al Giudice. Una volta che l’OCCS abbia riferito al Tribunale sulle osservazioni ricevute dai creditori, il Giudice, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo al consumatore sovraindebitato, omologa il piano proposto, adottando, ove necessario provvedimenti protettivi del debitore, come ad esempio la sospensione di procedure esecutive avviate dai creditori (per es. pignoramenti presso terzi).
5) ESECUZIONE DELLAPROCEDURA!
Con la sentenza di omologazione e di chiusura della procedura, si avvia la fase di esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti, in cui si deve dare attuazione al piano omologato, provvedendo al compimento degli atti previsti nel piano ed ai pagamenti o alle altre forme di soddisfazione a favore dei creditori previste nella proposta.
Il consumatore, pertanto, non è più obbligato a restituire l’importo originario del debito, ma il diverso (e presumibilmente inferiore) importo previsto con la proposta, il cui adempimento lo libera da tutti i debiti anteriori.
