L'ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE
5 STEP PER ATTUARLA
L’esdebitazione dell’incapiente è una forma di esdebitazione alla quale può ricorrere la persona fisica, al di fuori di qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

1) Cosa è ?
L’esdebitazione dell’incapiente è una forma di esdebitazione di natura straordinaria alla quale può ricorrere, UNA SOLA VOLTA NELLA VITA, la persona fisica, sovraindebitata che non possiede alcun patrimonio.
2) Che requisiti bisogna avere?
Per questa particolare forma di esdebitazione, è necessario che il richiedente:
- sia una "persona fisica meritevole", e cioè che non abbia contribuito dolosamente a determinare la propria situazione di sovraindebitamento;
- non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Egli potrà accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% dei crediti. In ogni caso non sono considerate utilità i finanziamenti erogati in qualsiasi forma.
La valutazione di rilevanza dell'utilità di cui sopra deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
3) Quali documenti bisogna presentare?
La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCCS al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCCS.
4) Il decreto di esdebitazione
Il Giudice, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità di presentazione della dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze attive.
Il decreto, dopo la comunicazione ai creditori ed il conseguente contraddittorio, potrà essere confermato o revocato.
La decisione finale del Giudice è reclamabile e deciderà il Tribunale in composizione collegiale.
5) Conclusione della procedura
Il decreto, se non viene opposto nei trenta giorni successivi, diviene definitivo.
L’OCCS, nei quattro anni successivi al deposito del decreto, vigila sulla tempestività del deposito del bilancio annuale da parte del debitore e, su richiesta del Giudice, compie le verifiche necessarie ad accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti per la procedura.