La procedura prevede che si formuli una proprosta ai creditori che può contenere un consistente taglio del debito, pur nella continuazione dell’attività imprenditoriale o professionale.
Per poter essere omologata dal tribunale, questa proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori.
Al di là dell’ipotesi del concordato in continuità, il concordato minore che preveda la cessazione dell’attività di impresa, può essere presentato solo quando è previsto l’apporto di soggetti esterni che possono garantire una maggior soddisfazione dei creditori nella procedura.
Il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali, indicati specificamente nell’art. 75 del D.Lgs. 14/2019. In particolare, il debitore dovrà produrre i bilanci, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta ovvero gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto una durata inferiore; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l'elenco dei creditori, con l’indicazione delle rispettive cause di prelazione e degli importi dovuti; gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni; la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
Il Tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.
In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l’omologa è possibile solo laddove il Tribunale ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione dei beni. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente.
Il debitore deve dare esecuzione al piano omologato. Conclusa tale fase, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto; se questi lo approva, il debitore ottiene l’esdebitazione, in caso contrario, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato e fissa un termine per il loro compimento. Se il debitore non adempie alle prescrizioni nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.