Comunemente detto “gratuito patrocinio”, rappresenta un istituto di civiltà giuridica, che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
CHI SONO I SOGGETTI LEGITTIMATI?
Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:
DOMANDA DI AMMISSIONE (in ambito civile)
Innanzitutto é necessario recarsi presso un difensore abilitato al gratuito patrocinio; dopodiché é necessario inoltrare l’istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.
La domanda deve contenere necessariamente, oltre ai dati anagrafici del richiedente:
- l'autocertificazione dei redditi percepiti durante l'anno precedente alla domanda;
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito;
- l’indicazione della data della prossima udienza (se di tratta di causa già pendente), le generalità della controparte, le ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa;
- infine, se il difensore è già stato nominato, la sottoscrizione del richiedente che deve essere autenticata dall’avvocato, a pena d’inammissibilità.
QUAL É IL LIMITE REDDITUALE?
Questo limite varia con cadenza biennale: il decreto ministeriale 10 maggio 2023 ha stabilito che il limite reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di euro € 12.838,01.
Questo limite viene innalzato di € 1.032,91 per ogni persona a carico del richiedente.
In caso di conflitto di interessi in famiglia, inoltre, il reddito delle persone in conflitto non si cumula tra loro: ad esempio in caso di separazione personale tra i coniugi, il reddito della moglie non si cumula con quello del marito.
Il gratuito patrocinio può essere utilizzato nei casi in cui il processo sia: civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.